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L’EFFICACIA INTERRUTTIVA PERMANENTE DELL’ATTO DI INTRODUZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO, ESTESA ANCHE AL COOBBLIGATO EX ART.1310 C.C., E’ PROTRATTA FINO AL CONSEGUIMENTO DELL’ATTUAZIONE COATTIVA DEL DIRITTO DEL CREDITORE PROCEDENTE

Gli effetti interruttivi possono essere permanenti o istantanei

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