“Lo Studio Legale Monterosso è stato fondato nel 1877 dall’Avv. Giuseppe Monterosso, nominato
Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia, insieme ai fratelli Francesco e Armando Monterosso.

Lo Studio, sin dal suo sorgere, si è sempre interessato di diritto civile e commerciale, con particolare
riferimento all’assistenza bancaria e societaria, al recupero dei crediti, alla gestione di portafogli,
alla cura di contrattualistica e alla tutela della proprietà.”

Studio Legale Monterosso

Lo Studio Monterosso

Storia

Scopri le radici e l'evoluzione dello Studio Legale Monterosso, un percorso di eccellenza e professionalità che dura da oltre un secolo

Valori

Esplora i valori che guidano il nostro operato: competenza, efficienza e innovazione al servizio delle tue esigenze legali.

Fori in cui operiamo

Operiamo su tutto il territorio italiano grazie a una rete di corrispondenti affidabili, per offrirti assistenza legale ovunque tu ne abbia bisogno.

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Cosa Facciamo

Studio Legale di antica tradizione e di consolidata esperienza nei settori del diritto civile, commerciale, bancario, societario, fallimentare e nel campo delle procedure esecutive.

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News e aggiornamenti

MUTUO FONDIARIO – ASPETTI PROCESSUALI EX ART.41 T.U.B. – EROGAZIONE SOMME – VALIDITA’ AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE

Tribunale di Palermo, Sezione V Civile,  ordinanza 5 ottobre 2022 (G.E. Dott.sa Emanuela Piazza) L’ordinanza del 05/10/2022 resa dal Tribunale di Palermo merita di essere segnalata in quanto, nel subprocedimento di opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c. finalizzato ad ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, rigettando l’istanza del debitore, il G.U. ha esaminato le seguenti questioni di diritto: I ) Esclusione dell’obbligo di notifica del titolo contrattuale esecutivo nella espropriazione fondata su mutuo fondiario ex art.41 c.1 T.U.B. II )

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VALENZA TRANSATTIVA DELLA DICHIARAZIONE SATISFATTIVA DEL CORRENTISTA – INAMMISSIBILITA’ DELLE ECCEZIONI DI NULLITA’, TRAVOLTE DALL’ACCORDO INTERCORSO

La Sentenza n. 1000/2021 del 10/05/2021 emessa dalla Corte d’Appello di Catania merita di essere segnalata in quanto la Corte, a conferma della statuizione del giudice di prime cure, ha riscontrato l’esistenza dell’accordo transattivo intercorso tra l’Istituto di Credito e la correntista, intervenuto a seguito di reciproche rinunce, con conseguente inammissibilità delle eccezioni di nullità proposte dagli attori. Dall’esame dei fatti di causa si evince che, a seguito della richiesta della correntista di rimborso dei maggiori interessi addebitati sul rapporto

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